martedì 9 luglio 2013

Universalità di beni mobili


Universalità di beni mobili

Per Universalità di beni mobili s’intende una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria, intesa come funzione comune.
Si tratta dell’universalità di beni mobili all’art.816 del codice civile italiano.
L’universalità di beni mobili può essere considerata un unico bene e, pertanto, alienata senza la necessità di eseguire un inventario dei beni che la compongono, ma attribuendole un valore complessivo. Si può comunque decidere di alienare singolarmente i beni che la costituisono. Solitamente questa seconda opzione viene sconsigliata, ma va valutato con attenzione ogni caso per le sue peculiarità.
Esempi di universalità di beni sono: biblioteca, pinacoteca, archivio, gregge, ecc.

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